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Come e dove deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico negli esercizi commerciali?
L`art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sulla disciplina del settore commerciale, dispone che: i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all`ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell`esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l`uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo; quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore é sufficiente l`uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l`obbligo dell`indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico; sono esclusi dall`obbligo di indicare il prezzo, quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico sia stato già impresso direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico; i prodotti confezionati che portano sull`imballaggio l`indicazione di un peso o di una capacità, è imposto l`obbligo di segnalare al consumatore un doppio prezzo di vendita: il prezzo di vendita del prodotto al pubblico ed il prezzo per unità di misura (chilo o litro). Questa doppia indicazione facilita il confronto di prezzo tra prodotti confezionati in misure differenti. Norme particolari sono previste per l`indicazione dei prezzi degli oggetti preziosi.